Il Liceo
REGOLAMENTO VISITE GUIDATE,VIAGGI D'ISTRUZIONE, SOGGIORNI STUDIO E SCAMBI INTERNAZIONALI
DELIBERA N.20 DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO IN DATA 2 APRILE 2014
ART. 1 I viaggi d'istruzione e le visite guidate costituiscono attività integrative delle attività istituzionali della Scuola e sono soggetti a tutte le regole scolastiche. Sono perciò effettuati per esigenze didattiche, connesse con i programmi d'insegnamento e con l'indirizzo degli studi, esclusivamente per il conseguimento di obiettivi cognitivi, culturali, nonché relazionali.
ART.2 Gli alunni, in caso di soggiorni, scambi, viaggi istruzione all'estero, sono tenuti ad un rigoroso rispetto delle regole contenute nelle circolari consegnate prima dell'effettuazione del viaggio, della scuola ospitante, nel caso di scambio e/o soggiorno studio, oltre che delle leggi vigenti nello Stato che accoglie. Gli studenti si devono attenere scrupolosamente al programma stabilito e alle eventuali variazioni fornite dai docenti responsabili; non dovranno allontanarsi dal gruppo, né uscire alla sera, se non previsto dal programma di viaggio o in accordo, nel caso di scambi, con le famiglie ospitanti. In caso di violazioni saranno applicate le norme contenute nel Regolamento di disciplina dell'IIS.
ART. 3 Sono da considerarsi visite guidate le iniziative che comportano spostamenti organizzati delle scolaresche che si esauriscono nell'ambito dell'orario curricolare delle lezioni o nell'ambito di un solo giorno, per i quali non è richiesto pernottamento fuori sede. Il Consiglio di Classe è delegato dal Collegio e dal Consiglio di Istituto a deliberare tali attività, all'inizio di ciascun anno scolastico.
ART. 4 Sono da considerarsi viaggi d'istruzione le iniziative che comportano il pernottamento degli alunni fuori casa. Essi sono approvati dal consiglio di Classe. Il Consiglio di Istituto delibera in merito.
ART. 5 Le visite guidate e i viaggi d'istruzione dovranno essere programmati,di norma, all'inizio dell'anno scolastico dai Consigli di Classe ed inseriti, con l'indicazione delle località prescelte, nel piano annuale di lavoro individuale e nella programmazione annuale dei singoli Consigli di Classe.
Si dà comunque la possibilità di aderire a particolari iniziative culturali e formative che si presentino nel corso dell'anno scolastico, anche se non preventivate in sede di programmazione, e che dovranno essere comunque deliberate dal Consiglio di Classe.
ART. 6 I Docenti (che costituiranno, insieme ad un rappresentante della Segreteria, la Commissione Viaggi) saranno incaricati annualmente dal Dirigente Scolastico, su indicazione del collegio Docenti, di coordinare visite e viaggi d'istruzione. Essi provvederanno a raccogliere le proposte dei vari Consigli di Classe entro il mese di novembree non oltre la fine dell'anno solare e formuleranno il piano annuale dei viaggi d'istruzione e delle visite guidate. La Commissione Viaggi, insieme ad un rappresentante dell'ufficio di segreteria e al Dirigente Scolastico, curerà poi la realizzazione di dette attività, assumendo informazioni su programmi, itinerari e preventivi di spesa.
ART. 7 La domanda per effettuare un viaggio d'istruzione dovrà essere presentata al D.S. dal Docente responsabile del viaggio (ovvero l'insegnante organizzatore), al termine dei Consigli di Classe di novembre e comunque non oltre il 31 dicembre; tale domanda dovrà essere sottoposta al Consiglio d'Istituto per la obbligatoria delibera.
La domanda presentata dal Docente responsabile del viaggio dovrà contenere le seguenti indicazioni:
1) nominativo del Docente responsabile del viaggio, e di un suo sostituto (per imprevedibile assenza);
2) nominativi dei docenti accompagnatori (1 ogni 15, o frazione), e dei sostituti (almeno uno per ogni classe partecipante);
3) numero degli alunni partecipanti;
4) destinazione, data e durata del viaggio;
5) mezzo/i di trasporto prescelto/i;
6) indicazione della delibera attuativa del Consiglio di Classe;
7) programma analitico del viaggio
ART. 8 La domanda per effettuare una visita guidata dovrà essere presentata al D.S. dal Docente responsabile di norma un mese prima della data prescelta. La domanda di visita guidata dovrà essere formulata come indicato al precedente Art. 6 per i viaggi d'istruzione.
ART. 9 E' fissato in cinque giorni consecutivi per ogni classe il periodo massimo utilizzabile per i viaggi d'istruzione. Si lascia al C.d.C. la delibera relativa alle attività di un'intera giornata, il cui eventuale numero massimo sarà fissato eventualmente dal Consiglio stesso.
E' fatto divieto di svolgere viaggi o visite nell'ultimo mese di lezione e in occasione di periodi coincidenti con scrutini, consigli di classe, ricevimento genitori; a tale divieto si può derogare solo per l'effettuazione di viaggi connessi con attività sportive scolastiche nazionali ed internazionali, nonché con iniziative di educazione ambientale o attività progettuali legati alla didattica. Il Consiglio d'Istituto può derogare a tale divieto per specifiche iniziative.
ART. 10 I viaggi d'istruzione possono avvenire di normasolo sull'intero territorio nazionale per gli studenti delle classi del primo biennio, per una durata massima di tre giorni. Per gli studenti degli anni successivi è possibile effettuare viaggi di istruzione anche all'estero, con una durata massima di giorni cinque. Tutti gli studenti possono partecipare agli scambi internazionali, ai soggiorni studio relativi alle lingue straniere e/o a progetti specifici all'estero, con particolare riferimento agli studenti del liceo linguistico, in relazione alle lingue studiate.
ART. 11 Gli accompagnatori per viaggi e visite guidate devono essere individuati esclusivamente fra i docenti dell'Istituto. L'accompagnamento costituisce a tutti gli effetti prestazione di servizio, espletata in modo particolare ed in tempi eccezionalmente dilatati. Tale incarico può essere affidato solo dietro volontario assenso.
ART. 12 Saranno autorizzati un docente accompagnatore ogni 15 studenti o frazione, pur garantendo la presenza di 2 accompagnatori per viaggio. Nel caso di partecipazione di uno o più alunni portatori di handicap, si potrà designare - in aggiunta al numero degli accompagnatori dovuto in proporzione al numero dei partecipanti - un accompagnatore fino a due alunni.
Si dovrà curare di norma l'avvicendamento dei docenti accompagnatori, in modo da escludere che un docente partecipi di norma a più di due viaggi d'istruzione nel medesimo anno scolastico.
ART. 13 Di norma per viaggi di istruzione, entro 10 gg dall'uscita della circolare organizzativa, gli alunni partecipanti dovranno versare sul conto corrente postale o tramite bonifico bancario, a titolo di caparra, quota pari alle spese fisse dei trasporti, unendovi una dichiarazione scritta di consenso dei genitori. La prima quota versata non verrà restituita in nessun caso tranne quello di annullamento del viaggio, ma verrà utilizzata per mantenere il più possibile inalterata la quota a carico dei singoli alunni, mentre le eventuali eccedenze saranno finalizzate alle integrazioni previste dal successivo articolo.
Anche il saldo andrà versato con le stesse modalità nei tempi stabiliti successivamente.
Ai viaggi d'istruzione ed alle visite guidate ogni classe interessata dovrà partecipare preferibilmente al completo, o comunque con almeno 2/3 degli alunni. I soggiorni studio, gli scambi culturali, i viaggi di istruzione caratterizzanti i progetti di indirizzo derogano da tale percentuale. Tutti i partecipanti devono essere garantiti da polizza assicurativa contro gli infortuni. Gli alunni dovranno essere in possesso di un documento di identificazione personale.
ART. 14 I limiti economici del bilancio impongono che tutte le iniziative in questione siano a carico degli alunni partecipanti.
ART. 15 Non possono partecipare né associarsi a viaggi d'istruzione approvati dall'Istituzione scolastica né parenti, né conoscenti sia di alunni sia di docenti accompagnatori, a meno che le condizioni particolari di qualche alunno non richiedano la presenza di un familiare o di altra persona all'uopo designata. Questi parteciperà a proprie spese e solleverà la scuola da ogni responsabilità, garantendo di essere coperto dalla necessaria assicurazione contro gli infortuni.
ART. 16 Quanto alla scelta del mezzo di trasporto, è consigliato l'utilizzo dei mezzi pubblici, in particolar modo il treno, ogni volta che i percorsi programmati lo consentano. Qualora venga scelto il pullman quale mezzo di trasporto l'agenzia di trasporti/viaggio dovrà dichiarare in autocertificazione di essere in possesso di tutti i requisiti di sicurezza contemplati dalle disposizioni vigenti in materia di circolazione di autoveicoli, di essere in possesso di tutte le documentazioni previste dalle vigenti normative a garanzia della sicurezza in materia di circolazione di autoveicoli e che i mezzi dispongono di una polizza assicurativa con un massimale di almeno 25 milioni di euro per la copertura dei rischi a favore dei trasportati.
ART. 17 Il Docente responsabile del viaggio d'istruzione o della visita guidata raccoglierà le ricevute di versamento di tutti i partecipanti ed infine le consegnerà in segreteria. Per gli spostamenti in treno o in aereo il docente responsabile darà ordine all'acquisto del biglietto cumulativo/dei biglietti all'Ufficio di Segreteria.
ART. 18 Al fine di costituire un fondo di solidarietà, ad ogni quota verrà aggiunto un importo pari a due euro per ogni viaggio d'istruzione/di studio/progetto con soggiorno.
ART. 19 Le famiglie potranno presentare al Consiglio di Istituto domanda, corredata dal modello ISEE, di esenzione del 50% dalla quota per la partecipazione al viaggio di istruzione. Viene riconosciuto il diritto secondo il tetto indicato nel bando annuale della Regione ER per la concessione di borse di studio e nei limiti dei fondi disponibili.
ART. 20 La scuola ha la facoltà di organizzare in proprio soggiorni studio, scambi, viaggi e visite. E' consigliabile tuttavia avvalersi di un'agenzia di viaggi.
In tal caso all'agenzia prescelta dovrà essere richiesta una dichiarazione (da allegare alla documentazione) di accettazione nel rispetto della norma contenuta nel capitolato. L'Istituzione scolastica potrà richiedere copia dei documenti dichiarati in qualsiasi momento.
ART. 21 Al rientro da ogni viaggio d'istruzione o visita guidata il Docente responsabile presenterà una relazione sull'attività svolta, mettendo in luce, oltre alle ricadute didattiche attese, eventuali inconvenienti occorsi durante il viaggio in rapporto al servizio fornito dall'agenzia o dalla ditta di trasporto.
ART. 22 E' esclusa la partecipazione ai viaggi d'istruzione, dai soggiorni di studio all'estero, dagli scambi culturali e dai progetti/gruppi sportivi di quegli studenti che abbiano un comportamento scolastico scorretto e siano incorsi nei provvedimenti disciplinari dell'ammonizione, ammonizione con diffida e sospensione. Sono, inoltre, esclusi coloro che abbiano una frequenza discontinua con un numero di ore di assenza superiori al 30% rispetto alle ore di attività didattica svolta fino a quel momento dell'a.s.. Sono fatte salve diverse indicazioni dei Consigli di classe.
ART. 23 Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si rimanda alla normativa vigente.
ART. 24 Tale regolamento ha validità a partire dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale dell'IIS Carducci.
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