Il Liceo
REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DEGLI STUDENTI
DELIBERA N.21 DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO IN DATA 2 APRILE 2014
PREMESSA:
La comunità scolastica
La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica.E’una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione della cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio. La scuola è una istituzione che costruisce con gli studenti, con le loro famiglie e con il territorio un rapporto forte, responsabile e trasparente, nell'intento di venire incontro alla domanda sociale di formazione e di sviluppare percorsi capaci di rispondere in modo differenziato ai bisogni individuali.Interagendo con la più ampia comunità civile e sociale di cui è parte, essa fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni insegnante - studente, persegue il raggiungimento di obiettivi culturali e professionali adeguati all'evoluzione delle conoscenze e all'inserimento nella vita attiva. Per quanto riguarda diritti e doveri che regolano i rapporti scuola-famiglia-studente si rimanda al Patto di Corresponsabilità.
Linee di indirizzo
I provvedimenti disciplinari adottati nei confronti degli alunni hanno finalità educative e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.
La responsabilità disciplinare è personale. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto della singola disciplina. La sanzione disciplinare influisce sulla valutazione relativa al comportamento in conformità a quanto disposto dal D.I. N. 137 del 1 settembre 2008, la valutazione relativa al comportamento, attribuita dal Consiglio di classe ed espressa in decimi, concorre a quella complessiva e determina, se inferiore a sei decimi, la non ammissione al successivo anno scolastico o all’esame di Stato.
In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinione correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.
Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate all'infrazione disciplinare ed ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente e , ove possibile ed opportuno, potranno essere convertite in attività in favore della comunità scolastica.
Articolo 1- Comportamenti sanzionabili
1.1 - Sono sanzionabili tutti i comportamenti che contravvengo i doveri sanciti dall’art. 3 dello Statuto delle studentesse e degli studenti, doveri che di seguito vengono esplicitati:
a) Frequenza regolare e assolvimento degli impegni di studio;
b) Comportamento rispettoso nei confronti di compagni, personale della scuola, esperti, adulti e coetanei che possono incontrare durante attività all’interno e/o all’esterno della scuola;
c) Osservanza delle disposizioni organizzative e di sicurezza dentro la scuola e fuori da essa nelle occasioni di cui alla lettera b);
d) Utilizzo corretto dei sussidi, del materiale scolastico, delle strutture scolastiche e non, anche in occasione di attività di cui alla lettera b).
1.2–Si individuano qui di seguito i comportamenti che configurano le mancanze disciplinari più ricorrenti.
Gli stessi provvedimenti sono applicabili anche ad infrazioni commesse durante i viaggi di istruzione, visite guidate, scambi internazionali, soggiorni studio all’estero, progetti didattici, stage, ed in tutte le attività collegate comunque alla vita della scuola ed inserite nel POF.
Sono considerati comportamenti che individuano mancanze disciplinari:
a) negligenza (abituale) nel rispetto dei doveri dello studente;
b) comportamento scorretto e/o maleducato che turbi il quieto vivere e/o sia di ostacolo al regolare
svolgimento dell’attività didattica;
c) comportamento lesivo delle norme sulla sicurezza;
d) ingresso alle aule speciali, laboratori, spogliatoi, sala insegnanti, palestra senza opportuna
autorizzazione;
e) (cinque) ritardo non giustificato;
f) assenze non giustificate;
g) uscita dall’aula durante le ore di lezione o al cambio d’ora senza l’autorizzazione del docente;
h) mancanza di rispetto nei confronti del patrimonio della scuola (arredi, impianti, strutture, ...);
i) furto di beni di proprietà della scuola, dei compagni o di altri;
j) fumare in qualsiasi pertinenza della scuola;
k) usare il cellulare e altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica per motivi personali non inerenti la didattica;
l) utilizzare in modo non corretto le attrezzature, i sussidi, gli arredi, ecc. (in particolare uso inadeguato e non conforme dei computer);
m) uscire dalla scuola senza l’autorizzazione del dirigente scolastico o di un suo collaboratore;
n) mancare di rispetto nei confronti di docenti e di personale ausiliario della scuolae/o altri studenti;
o) portare a scuola materiale bevande alcoliche, sostanze illegali, oggetti pericolosi per sé o per gli altri;
p) falsificare o alterare qualunque documento attinente ai rapporti scuola-famiglia compreso il libretto delle assenze;
q) introdursi abusivamente nel sistema informatico o telematico della scuola protetto da misure di sicurezza;
r) abusare in modo sistematico di potere e rendersi responsabili di prepotenze dirette (molestie esplicite) e/o indirette (molestie nascoste) ai danni di uno o più compagni di scuola;
s) atti e comportamenti individuali e/o di gruppo che ledono la dignità dei compagni e il rispetto della
persona umana (ad es. foto o riprese, ecc.) o per cui vi sia pericolo per l’incolumità della persona.
Per eventuali comportamenti non compresi nell’elenco, si procederà per analogia, convocando l’organo disciplinare competente.
Il divieto di fumare è assoluto in tutte le pertinenze scolastiche; chi contravviene a tale divieto sarà sanzionato a norma di legge. Nei confronti degli studenti maggiorenni sorpresi a fumare viene applicata la normativa, previa contestazione. Nei confronti degli studenti minorenni sorpresi a fumare vengono informati i genitori.
Articolo 2- Sanzioni disciplinari
Nel caso di violazione di cui all’art. 1 sono previste, alla ed in rapporto alla gravità delle stesse, le seguenti sanzioni:
a) Ammonimento scritto sul registro di classe (nota) ;
b) Ammonimento scritto da consegnare/inviare alla famiglia;
c) Ammonimento scritto con diffida da consegnare/inviare alla famiglia;
d) Esclusione da uscite didattiche e da viaggi di istruzione;
e) Attività di natura sociale, culturale a vantaggio della comunità scolastica (pulizia/riparazione dei locali, delle suppellettili e delle attrezzature imbrattate; prestazioni di servizio in biblioteca o altri servizi connessi al funzionamento della scuola da rendere alla fine dell’orario di lezione);
f) Risarcimento del danno arrecato;
g) Allontanamento dalla comunità scolastica da 1 a 15 giorni (con o senza obbligo di frequenza)
L’allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto
per un fatto grave e specifico o per reiterate infrazioni disciplinari annotate sul registro di classe.
h) Allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto altresì nel caso in cui siano stati commessi reati o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone per periodi superiori a gg.15.
Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali, o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso alunno sconsiglino il rientro nella comunità di appartenenza, all'alunno è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.
Art. 3 – Organi competenti ad irrogare le sanzioni
Sono organi competenti per l’irrogazione delle sanzioni: i docenti, il dirigente scolastico e il Consiglio di classe.
In particolare sono irrogate :
a) dai docenti e/o dal dirigente: ammonimento scritto sul registro di classe (nota);
b) dal Consiglio di Classe e/o dal dirigente:
1) ammonimento scritto da consegnare/inviare alla famiglia;
2) ammonimento con diffida scritto da consegnare/inviare alla famiglia;
c) dal Consiglio di Classe:
1) esclusione da uscite didattiche e da viaggi di istruzione;
2) attività di natura sociale, culturale a vantaggio della comunità scolastica;
3) allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo fino a 15 gg. e/o intervento educativo personalizzato (attività di natura sociale, culturale a vantaggio della comunità scolastica da intendersi come misura accessoria ad altro tipo di sanzione);
d) Consiglio d’Istituto
1) allontanamento dalla comunità scolastica per una durata definita (superiore a 15 gg) e commisurata alla gravità della mancanza e/o sino al permanere della situazione di pericolo o delle condizioni di accertata incompatibilità ambientale;
2) sospensione fino al termine dell’anno scolastico.
Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla Commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.
Articolo 4 - Norme procedurali
In caso di violazioni che possano comportare l'allontanamento dalla comunità scolastica, il procedimento inizia con l'informazione (contestazione degli addebiti) circa i fatti ritenuti lesivi del regolamento. Tale atto, firmato dal coordinatore di classe e dal dirigente scolastico, dovrà essere comunicato, a mezzo raccomandata a mano o raccomandata a/r, a chi esercita la potestà sull’alunno.
La comunicazione dovrà contenere:
1) Contestazione degli addebiti con la descrizione dei fatti contestati;
2) La previsione di un congruo termine (7 giorni) per presentare giustificazione scritta in merito
ai fatti contestati da parte di chi esercita la potestà genitoriale, o da un difensore munito di
apposito mandato;
3) L'indicazione della data e dell'ora in cui il C.d.C. si riunirà per procedere all'eventuale formalizzazione dell'addebito, per recepire le eventuali giustificazioni scritte, per ascoltare le difese orali dei soggetti di cui sopra e quindi, in fase finale, per deliberare sull'eventuale sanzione da irrogare. Qualora nel termine concesso non pervengano giustificazioni e/o considerazioni, o qualora
pervenendo le stesse non siano considerate fondate e dirimenti, il Consiglio di Classe deciderà sulla
base degli elementi già in proprio possesso.
Nel caso in cui venga inflitta la sanzione, la stessa dovrà essere motivata e comunicata, con ogni
mezzo idoneo a chi esercita la potestà sul trasgressore, con l’avvertimento che, entro giorni 15 dalla
comunicazione, è ammesso la possibilità di ricorrere all’Organo di Garanzia per l'impugnazione del
provvedimento. Decorso inutilmente tale termine, la sanzione diverrà definitiva. Risulta, inoltre, definitiva la sanzione nel caso in cui chi esercità la patria potestà o lo studente maggiorenne dichiari per iscritto di accettare la sanzione e non adire all’organo di Garanzia per l’impugnazione del provvedimento.
Articolo 5 - Provvedimenti d'urgenza e integrazioni applicative
Qualora il comportamento dello studente sia configurabile come reato o metta in pericolo l'incolumità delle persone, il Consiglio di classe allontana immediatamente lo studente dalla comunità scolastica in attesa della decisione dell'Autorità giudiziaria o dei servizi sociali tempestivamente avvisati del fatto.
Articolo 6 - Organo di garanzia
L'organo di garanzia e composto dal dirigente scolastico, che lo presiede, da due docenti e due genitori individuati fra i membri del Consiglio d’Istituto, nonché da un docente e da un genitore supplenti che subentreranno in caso di incompatibilità o di assenza. Questi vengono da tutti i membri del Consiglio stesso. L’Organo di Garanzia si riunisce con la presenza di tutti i componenti in caso di ricorso proposto per iscritto ed in qualunque forma idonea comunicato da parte di chi ne ha diritto o di chi ne ha legittimo interesse. Dal ricorso deve emergere inequivocabilmente la volontà di impugnare il provvedimento disciplinare, con la succinta indicazione dei motivi di impugnazione e degli elementi di prova proposti. L’Organo di Garanzia si riunisce e, valutate tutte le circostanze, sentito lo studente ed i di lui genitori, eventualmente acquisiti ulteriori elementi, se ritenuti indispensabili alla decisione, deciderà a porte chiuse a maggioranza sulla sanzione.
Il verbale di ciascuna riunione dell’Organo di Garanzia viene trascritto in un registro a pagine numerate e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
Le deliberazioni sono comunicate per iscritto ai soggetti interessati.
L’Organo di Garanzia dura in carica fino alla decadenza del Consiglio di Istituto.
Art. 7 - Violazioni del D.P.R. 26.06.1998, n. 249
Contro le presunte violazioni del D.P.R. 24.6.1998 n° 249 (Regolamento recante lo statuto delle
studentesse e degli studenti della scuola secondaria) possono fare ricorso al Dirigente
dell’amministrazione scolastica periferica competente gli studenti e chiunque vi abbia interesse.
Il Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale, o un Dirigente da questi delegato, decide in via definitiva sui reclami proposti dai genitori, contro le violazioni del regolamento (D.P.R. 21.11.2007 n.235).
Art. 8 – Il presente Regolamento entra in vigore dalla sua pubblicazione sul sito istituzionale dell’I.I.S. G. Carducci di Ferrara.
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