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Istituto di Istruzione Superiore

G. Carducci di Ferrara

 

Riferimenti normativi

 

Art. 14 – Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico
1. Con riferimento ai titolari di incarichi politici, di carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico, di livello statale regionale e locale, le pubbliche amministrazioni pubblicano con riferimento a tutti i propri componenti, i seguenti documenti ed informazioni:
a) l’atto di nomina o di proclamazione, con l’indicazione della durata dell’incarico o del mandato elettivo;
b) il curriculum;
c) i compensi di qualsiasi natura connessi all’assunzione della carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici;
d) i dati relativi all’assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti;
e) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l’indicazione dei compensi spettanti;
f) le dichiarazioni di cui all’articolo 2, della legge 5 luglio 1982, n. 441, nonché le attestazioni e dichiarazioni di cui agli articoli 3 e 4 della medesima legge, come modificata dal presente decreto, limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano. Viene in ogni caso data evidenza al mancato consenso. Alle informazioni di cui alla presente lettera concernenti soggetti diversi dal titolare dell’organo di indirizzo politico non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 7.
2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati cui al comma 1 entro tre mesi dalla elezione o dalla nomina e per i tre anni successivi dalla cessazione del mandato o dell’incarico dei soggetti, salve le informazioni concernenti la situazione patrimoniale e, ove consentita, la dichiarazione del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, che vengono pubblicate fino alla cessazione dell’incarico o del mandato. Decorso il termine di pubblicazione ai sensi del presente comma le informazioni e i dati concernenti la situazione patrimoniale non vengono trasferiti nelle sezioni di archivio.

Questa Istituzione scolastica, non ha organi di indirizzo Politico-amministrativo. Pertanto, si rinvia al sito del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.

Organi di indirizzo politico-amministrativo

 

Organismi organizzativi e gestione della scuola

 

L' organo di indirizzo politico-amministrativo previsto nella scuola è il Consiglio di Istituto.

Il Consiglio di Istituto è composto dal Dirigente scolastico, dai rappresentanti dei genitori, dei docenti e del personale ATA. Ha lo scopo di elaborare e adottare gli indirizzi generali della scuola,  di determinare come impiegare i mezzi finanziari per il funzionamento amministrativo e didattico. E' presieduto da un genitore.

Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico

Informazioni pubblicate in ottemperanza all'art. 14 del D. Lgs. 33/2013.

Atto di nomina o di proclamazione: vedi Regolamento Consiglio di Istituto

Indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo: il Consiglio di Istituto viene eletto ogni tre anni.
Permanenza di legge delle informazioni sul sito: le informazioni qui riportate saranno disponibili per i tre anni di validità del Consiglio di Istituto e per i tre anni successivi.

Provvedimenti degli organi di indirizzo politico
I provvedimenti del Consiglio di Istituto sono visibili all'Albo pretorio.

Retribuzioni e CV per incarichi politici
La partecipazione al Consiglio di Istituto è elettiva e senza retribuzione. Non è prevista la presentazione di alcun curriculum per essere eleggibili, né da parte della componente docenti, né per i genitori degli alunni.

Dal Regolamento del Consiglio di Istituto

I membri dei Consiglio d'Istituto sono nominati con decreto del Dirigente scolastico.
Il Consiglio si riunisce abitualmente nei locali dell' Istituto di Istruzione Superiore G. Carducci, in via della Canapa 75/77, 44123 Ferrara.

Compiti del Consiglio di Istituto

Il Consiglio di Istituto, nei limiti delle disponibilità di bilancio e nel rispetto delle scelte didattiche definite dal Collegio dei Docenti, garantisce l'efficacia dell'autonomia dell'Istituzione scolastica ed ha compiti di indirizzo e programmazione delle attività dell'Istituzione scolastica, in sintonia con quanto dettato dall'art.10 del T.U. di cui al D.L.vo n.297/1994.
Il Consiglio di Istituto:

  1. adotta il regolamento relativo al proprio funzionamento;
  2. adotta il Piano dell'Offerta Formativa (P.O.F.) elaborato dal Collegio dei Docenti verificandone la rispondenza agli indirizzi generali definiti dal Consiglio stesso ed alla compatibilità rispetto alle risorse umane e finanziarie;
  3. indica i criteri generali per la programmazione e l'attuazione delle attività parascolastiche, interscolastiche ed extrascolastiche, con particolare riguardo alle visite guidate e ai viaggi d'istruzione; di iniziative di integrazione e di sostegno (previste dall'art. 7 della legge 517/77);
  4. indica i criteri generali per la formazione delle classi;
  5. collabora con il Collegio dei Docenti in materia di sperimentazione metodologico-didattica che richiedono l'utilizzazione straordinaria di risorse dell'amministrazione scolastica;
  6. secondo il regolamento contabile D. M. 44/2001, delibera il Programma Annuale, le eventuali variazioni e il Conto Consuntivo e dispone in ordine all'impiego dei mezzi finanziari per quanto concerne il funzionamento amministrativo e didattico dell'Istituto.
  7. puo' deliberare anche in ordine a: accettazione e rinuncia di legati, eredità e donazioni alla costituzione o compartecipazione a fondazioni; all'istituzione o compartecipazione a borse di studio; accensione di mutui e in genere ai contratti di durata pluriennale o all'acquisto ed alienazione di titoli di Stato; contratti di alienazione, trasferimento, costituzione, modificazione di diritti reali su beni immobili appartenenti alla Istituzione scolastica, previa verifica, in caso di alienazione di beni pervenuti per effetto di successioni a causa di morte e donazioni, della mancanza di condizioni ostative o disposizioni modali che ostino alla dismissione del bene; adesione a reti di scuole e consorzi; utilizzazione economica delle opere dell'ingegno; utilizzazione di locali, beni o siti informatici, appartenenti alla Istituzione scolastica, da parte di soggetti terzi; partecipazione dell'Istituto ad attività culturali, sportive e ricreative di particolare interesse educativo e/o ad iniziative che comportino il coinvolgimento di agenzie, enti, università, soggetti pubblici o privati; eventuale individuazione del superiore limite di spesa di cui all'articolo 34, comma 1 del D. M. 44/2001; acquisto ed ai contratti di locazione di immobili; contratti di sponsorizzazione; convenzioni relative a prestazioni del personale della scuola e degli alunni per conto terzi; alienazione di beni e servizi prodotti nell'esercizio di attività didattiche o programmate a favore di terzi; contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti; partecipazione a progetti internazionali.

Elezione del Presidente
La prima convocazione del Consiglio di Istituto, immediatamente successiva alla nomina dei relativi membri da parte dell'Autorità scolastica competente, è disposta dal Dirigente scolastico. Nella prima seduta il Consiglio, presieduto dal Dirigente scolastico, elegge, tra i rappresentanti dei genitori membri del Consiglio stesso, il proprio Presidente.
L'elezione ha luogo a scrutinio segreto.
È considerato eletto il genitore che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti rapportata al numero dei componenti del Consiglio.
Qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima votazione, il Presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti, sempre che siano presenti alla seduta almeno la metà più uno dei componenti in carica.
In caso di parità dei voti, la votazione deve essere ripetuta fino a raggiungimento della maggioranza dei voti in favore di uno degli eleggenti.


Giunta Esecutiva
Componenti: Dirigente scolastico, il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi un rappresentante dei docenti dell'Istituto, un rappresentante dei genitori, un rappresentante del personale ATA (non docente).
Principali competenze: prepara i lavori del Consiglio di Istituto, fermo restando il diritto di iniziativa del Consiglio stesso. Ha il compito di proporre al Consiglio di Istituto il programma delle attività finanziarie della Istituzione scolastica, accompagnato da un'apposita relazione e dal parere di regolarità contabile del Collegio dei revisori.