Ti informiamo che questo sito utilizza cookie tecnici e cookie di terze parti per servizi in linea con le tue preferenze, che rispettano la tua privacy. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie clicca su per saperne di più. Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina o cliccando su qualunque suo elemento acconsenti all’uso dei cookie. Selezionando il pulsante chiudi, acconsenti all’uso dei cookie. Selezionare approvo per continuare la navigazione,oppure se vuoi accedere alle policy estesa Per saperne di piu'

Stampa

 

 

Istituto di Istruzione Superiore

G. Carducci di Ferrara

 

Interventi straordinari e di emergenza

Questa sezione è predisposta in conformità allo schema indicato dal decreto di "riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicazione, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" - Decreto Legislativo n. 33 del 14/3/2013, Questa sezione contiene non contiene nessuna sottosezione tematica.

D.lgs. 33/2013 - Articolo 42 - Obblighi di pubblicazione concernenti gli interventi straordinari e di emergenza che comportano deroghe alla legislazione vigente 1. Le pubbliche amministrazioni che adottano provvedimenti contingibili e urgenti e in generale provvedimenti di carattere straordinario in caso di calamità naturali o di altre emergenze, ivi comprese le amministrazioni commissariali e straordinarie costituite in base alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, o a provvedimenti legislativi di urgenza, pubblicano: a) i provvedimenti adottati, con la indicazione espressa delle norme di legge eventualmente derogate e dei motivi della deroga, nonché l'indicazione di eventuali atti amministrativi o giurisdizionali intervenuti; b) i termini temporali eventualmente fissati per l'esercizio dei poteri di adozione dei provvedimenti straordinari; c) il costo previsto degli interventi e il costo effettivo sostenuto dall'amministrazione; d) le particolari forme di partecipazione degli interessati ai procedimenti di adozione dei provvedimenti straordinari.

La seguente sottosezione non è soggetta alla compilazione da parte di questa Istituzione, perché l'articolo 42 del Decreto Legislativo 33/2013 riguarda le amministrazioni centrali dello Stato.

Gli obblighi previsti dalla sezione interventi straordinari e di emergenza, non riguardano questa pubblica amministrazione