Istituto di Istruzione Superiore

G. Carducci di Ferrara

 

Interventi straordinari e di emergenza

Questa sezione è predisposta in conformità allo schema indicato dal decreto di "riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicazione, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" - Decreto Legislativo n. 33 del 14/3/2013, Questa sezione contiene non contiene nessuna sottosezione tematica.

D.lgs. 33/2013 - Articolo 42 - Obblighi di pubblicazione concernenti gli interventi straordinari e di emergenza che comportano deroghe alla legislazione vigente 1. Le pubbliche amministrazioni che adottano provvedimenti contingibili e urgenti e in generale provvedimenti di carattere straordinario in caso di calamità naturali o di altre emergenze, ivi comprese le amministrazioni commissariali e straordinarie costituite in base alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, o a provvedimenti legislativi di urgenza, pubblicano: a) i provvedimenti adottati, con la indicazione espressa delle norme di legge eventualmente derogate e dei motivi della deroga, nonché l'indicazione di eventuali atti amministrativi o giurisdizionali intervenuti; b) i termini temporali eventualmente fissati per l'esercizio dei poteri di adozione dei provvedimenti straordinari; c) il costo previsto degli interventi e il costo effettivo sostenuto dall'amministrazione; d) le particolari forme di partecipazione degli interessati ai procedimenti di adozione dei provvedimenti straordinari.

La seguente sottosezione non è soggetta alla compilazione da parte di questa Istituzione, perché l'articolo 42 del Decreto Legislativo 33/2013 riguarda le amministrazioni centrali dello Stato.

Gli obblighi previsti dalla sezione interventi straordinari e di emergenza, non riguardano questa pubblica amministrazione