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Istituto di Istruzione Superiore

G. Carducci di Ferrara

 

Patrimonio immobiliare

Riferimenti normativi

D.Lgs. 33/2013 - Articolo 30 - Obblighi di pubblicazione concernenti i beni immobili e la gestione del patrimonio 1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano le informazioni identificative degli immobili posseduti, nonché i canoni di locazione o di affitto versati o percepiti.

Ai sensi dell’art. 12, comma 2, della Legge n. 23/1996, la fornitura delle sedi per gli uffici scolastici provinciali e regionali compete alle Province. Questa Istituzione scolastica non detiene immobili a titolo di proprietà.

La seguente sottosezione non è soggetta alla compilazione da parte di questa Istituzione, perché l'articolo 30 del Decreto Legislativo 33/2013 riguarda le amministrazioni centrali dello Stato.

Gli obblighi previsti dalla sezione patrimonio immobiliare, non riguardano questa pubblica amministrazione