Istituto di Istruzione Superiore
G. Carducci di Ferrara
Liste di attesa
Riferimenti normativi
Art. 41, c. 6 - Trasparenza del servizio sanitario nazionale 6. Gli enti, le aziende e le strutture pubbliche e private che erogano prestazioni per conto del servizio sanitario sono tenuti ad indicare nel proprio sito, in una apposita sezione denominata «Liste di attesa», il tempo di attesa previsti e i tempi medi effettivi di attesa per ciascuna tipologia di prestazione erogata.
La seguente sottosezione non è soggetta alla compilazione da parte di questa Istituzione, perché l'articolo 41 del Decreto Legislativo 33/2013 riguarda le amministrazioni centrali dello Stato.
Gli obblighi previsti dalla sezione liste di attesa, non riguardano questa pubblica amministrazione