Istituto di Istruzione Superiore
G. Carducci di Ferrara
Patrimonio immobiliare
Riferimenti normativi
D.Lgs. 33/2013 - Articolo 30 - Obblighi di pubblicazione concernenti i beni immobili e la gestione del patrimonio 1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano le informazioni identificative degli immobili posseduti, nonché i canoni di locazione o di affitto versati o percepiti.
Ai sensi dell’art. 12, comma 2, della Legge n. 23/1996, la fornitura delle sedi per gli uffici scolastici provinciali e regionali compete alle Province. Questa Istituzione scolastica non detiene immobili a titolo di proprietà.
La seguente sottosezione non è soggetta alla compilazione da parte di questa Istituzione, perché l'articolo 30 del Decreto Legislativo 33/2013 riguarda le amministrazioni centrali dello Stato.
Gli obblighi previsti dalla sezione patrimonio immobiliare, non riguardano questa pubblica amministrazione